1. L'articolo 12 della legge è sostituito dal seguente:
«Art. 12. - (Osservatorio nazionale per il volontariato). - 1. Con decreto del Ministro della solidarietà sociale è istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato, di seguito denominato «Osservatorio», presieduto dal Ministro medesimo o
a) esprime pareri non vincolanti e formula osservazioni e proposte agli organi dello Stato, delle regioni e degli enti locali nelle materie di sua competenza;
b) stabilisce raccordi con altri organismi istituzionali e soggetti nazionali e regionali che perseguano analoghe finalità, in particolare con l'Osservatorio nazionale dell'associazionismo di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, con la Consulta nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 10 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni, e con l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto del Presidente del Consiglio di ministri 26
c) promuove ricerche e studi in Italia e all'estero;
d) approva progetti di particolare rilevanza nazionale elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui agli articoli 6 e 6-bis, sulla base dei criteri fissati con direttiva del Ministro della solidarietà sociale e nell'ambito delle risorse affidate allo Stato per queste finalità;
e) offre sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori di competenza della presente legge;
f) pubblica, in concomitanza con la Conferenza di cui alla lettera i), un rapporto sull'andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;
g) sostiene, anche con la collaborazione delle regioni e di altri soggetti istituzionali, iniziative di formazione e di aggiornamento;
h) promuove iniziative di informazione e di comunicazione e altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attività di volontariato;
i) promuove, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.
4. Al finanziamento dei compiti di cui al comma 3 si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali. Per le finalità previste nel presente articolo è autorizzata una spesa annuale nel limite massimo di 3.500.000 euro».